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Sez. 2, Sentenza n. 11400 del 01/08/2002 (Rv. 556482 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Gravità - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556482-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

L'apprezzamento del giudice di merito sul concorso degli estremi relativi all'inadempimento ed alla sua gravità nel quadro dell'economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in cassazione tutte le volte in cui l'apprezzamento stesso, che costituisce giudizio di fatto, sia immune da errori logici o giuridici, non essendo, a tal proposito, il giudice di merito tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo, ed adempiendo egli, per converso, all'obbligo della motivazione attraverso l'adozione di una decisione fondata su quelle risultanze probatorie ritenute risolutive ai fini della decisione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)