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Sez. 1, Sentenza n. 7086 del 05/04/2005 (Rv. 580795 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Gravità - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580795-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza di elementi comprovanti l'inadempimento e la sua gravità nel quadro dell'economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in Cassazione se immune da errori logici o giuridici; il giudice di merito non è, infatti, tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo e adempie all'obbligo della motivazione quando giustifica compiutamente la propria decisione in base alle risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della statuizione adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)