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Sez. L, Sentenza n. 5598 del 18/05/1991 (Rv. 472237 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali e comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio - Per ricongiunzione di periodi assicurativi - Diritto nei confronti dell'INADEL - Presupposto - Momento costitutivo - Automatica costituzione in mora di detto Istituto - Condizione.
Stato
decisa il 1991-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472237-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali e comunali - Indennità - Varie

Il diritto alla corresponsione dell'indennità premio di servizio da parte dell'INADEL, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, presuppone l'esercizio, da parte dello interessato, della facoltà di richiedere la ricongiunzione (esercizio che si perfeziona alla scadenza del termine assegnato all'assicurato per il pagamento o per la presentazione della domanda di rateazione, ove la ricongiunzione comporti oneri a suo carico, o, in mancanza di questi, quando sia esaurita ogni possibilità dell'assicurato di rinunciare alla facoltà di richiedere la ricongiunzione) e matura quando l'avveramento di tale presupposto è portato a conoscenza dell'INADEL, con la conseguenza che l'automatica costituzione in mora di tale istituto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, si verifica solo a partire dal centoventesimo giorno dall'acquisizione, da parte dell'istituto medesimo, della conoscenza predetta.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 3, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)