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Sez. L, Sentenza n. 6324 del 06/06/1995 (Rv. 492682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Disciplina ex art. 4 legge n. 29 del 1979. Divieto di reiterazione - Estensione alla ricongiunzione ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la disposizione di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, secondo la quale le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate una sola volta, non comprende nel divieto di reiterazione la ricongiunzione prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, finalizzata all'utilizzazione di contributi versati presso enti assicurativi diversi, e non anche alla scelta della gestione assicurativa più favorevole, attesa la "ratio" della citata legge n. 29 del 1979, che è quella di rendere possibile l'utilizzazione congiunta, ai fini pensionistici, di tutti i servizi, comunque prestati.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 10, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 11, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)