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Sez. L, Sentenza n. 5254 del 25/10/1985 (Rv. 442535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI SECONDO LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - LEGITTIMITÀ - LIQUIDAZIONE IN MANCANZA DI DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA O DI SPECIFICA DISCIPLINA LEGISLATIVA - CRITERIO DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE E DELL'INTERA ANZIANITÀ - INDEROGABILITÀ - VALUTAZIONE DEI DISTINTI PERIODI DI APPARTENENZA A DIVERSE CATEGORIE SECONDO COEFFICIENTI DETERMINATI DAGLI USI O DALLA EQUITÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI SECONDO LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - LEGITTIMITÀ - LIQUIDAZIONE IN MANCANZA DI DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA O DI SPECIFICA DISCIPLINA LEGISLATIVA - CRITERIO DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE E DELL'INTERA ANZIANITÀ - INDEROGABILITÀ - VALUTAZIONE DEI DISTINTI PERIODI DI APPARTENENZA A DIVERSE CATEGORIE SECONDO COEFFICIENTI DETERMINATI DAGLI USI O DALLA EQUITÀ - NECESSITÀ.*

Ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità il riferimento - contenuto nell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. - alla categoria di appartenenza del lavoratore - che costituisce parametro di calcolo unitamente all'ultima retribuzione e all'anzianità di servizio - deve essere inteso come richiamo di tutte le categorie rivestite dal lavoratore nel corso del rapporto e quindi è legittima la previsione di un contratto collettivo che - pur utilizzando come base di conteggio la retribuzione dell'ultima categoria di appartenenza del lavoratore - stabilisca criteri differenziati in relazione alle varie categorie in cui si sia articolato il rapporto di lavoro. Analogamente, ove manchi una disciplina contrattuale collettiva (ovvero una specifica disciplina legislativa), mentre debbono rimaner fermi il criterio dell'ultima retribuzione e dell'intera anzianità maturata nell'unico ed infrazionabile rapporto di lavoro, occorre valutare distintamente i periodi di appartenenza del lavoratore alle diverse categorie nel corso del rapporto alla stregua di coefficienti determinati secondo gli Usi o l'equità. (V 891/85, mass n 439072; (V 2918/84, mass n 434968; (V 2869/80, mass n 406615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)