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Sez. 1, Sentenza n. 2579 del 20/06/1977 (Rv. 386283 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE PROCESSUALE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI A FONDAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL TRIBUTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - RICHIESTA DEGLI INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE E DELLA SOPRATTASSA PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA E PER TARDIVO PAGAMENTO - NATURA DI ECCEZIONE - OMESSO ESAME - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386283-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE PROCESSUALE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI A FONDAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL TRIBUTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - RICHIESTA DEGLI INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE E DELLA SOPRATTASSA PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA E PER TARDIVO PAGAMENTO - NATURA DI ECCEZIONE - OMESSO ESAME - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - IRRILEVANZA.*

Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale la amministrazione finanziaria ha la posizione processuale e sostanziale di convenuto ed e legittimata a dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria, ragioni che si concretano sostanzialmente e processualmente in mere eccezioni dirette a contrastare, anche per motivi diversi da quelli indicati nell'atto di accertamento del tributo, la domanda tendente alla declaratoria di illegittimita di tale atto. Conseguentemente, la pretesa dell'amministrazione finanziaria, in Sede di opposizione a ingiunzione fiscale, di ottenere il pagamento degli interessi di mora sull'imposta complementare e il pagamento della sopratassa in dipendenza della tardiva presentazione della denuncia e del tardivo pagamento, ha natura di eccezione, il cui omesso esame comporta violazione dell'art 112 cod proc civ, anche se essa sia stata proposta per la prima volta in Sede di appello. (Conf 1647/74, mass n 369820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)