diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 05/06/1974 (Rv. 369820 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE PROCESSUALE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI A FONDAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL TRIBUTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369820-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE PROCESSUALE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI A FONDAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL TRIBUTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA.*

L'amministrazione finanziaria, nel processo di opposizione ad ingiunzione fiscale promosso dal contribuente, ha veste processuale di parte convenuta e, pertanto, puo dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria e puo contestare, anche per motivi diversi da quelli indicati nell'atto di accertamento del tributo, la domanda di declaratoria d'illegittimita di tale atto, prospettando difese che, in quanto aventi natura di eccezioni, sono proponibili anche in Sede di appello. (V 2775'69, mass n 342510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)