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Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 18/05/1972 (Rv. 358193 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - DELLE PARTI - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358193-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - DELLE PARTI - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa nullita della sentenza stessa soltanto quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, per modo che sia mancata in concreto una decisione su domande od eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validita della sentenza. (Conf 2594'70, mass n 348971; 2299'70, mass n 348486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)