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Sez. L, Sentenza n. 2860 del 15/10/1974 (Rv. 371282 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - ERRONEA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371282-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - ERRONEA TRASCRIZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*

L'erronea trascrizione delle conclusioni di una delle parti puo importare la nullita della sentenza solo quando le effettive conclusioni formulate da una o da entrambe le parti non siano state esaminate dal giudice che avrebbe dovuto esaminarle, di modo che sia venuta a mancare una decisione su domande od eccezioni ritualmente proposte, mentre quando risulti che le conclusioni effettivamente formulate siano state, benche erroneamente trascritte, esaminate e disattese, il vizio di trascrizione non integra che un semplice errore materiale suscettibile di correzione nelle forme e nelle modalita prescritte dalla legge. (Conf 1512'72, mass n 358193).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)