Sez. L, Sentenza n. 15815 del 14/12/2001 (Rv. 551135 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa di previdenza per geometri liberi professionisti - Disciplina ex art. 22 legge n. 773 del 1982 - Obbligo di iscrizione - Esenzione per i beneficiari di altra prestazione pensionistica - Soggetti non ancora pensionati ma in possesso della contribuzione sufficiente per conseguire il diritto a pensione - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
L'esenzione dei geometri liberi professionisti dall'obbligo di iscriversi alla relativa Cassa di previdenza, riconosciuta dall'art. 22 legge 20 ottobre 1982 n. 773 nei confronti di quei soggetti che siano già beneficiari di altra prestazione pensionistica in conseguenza di diversa attività svolta precedentemente, presuppone che gli interessati siano già titolari di un trattamento pensionistico e non è applicabile, pertanto, nei confronti di coloro che, pur in possesso del requisito contributivo sufficiente a conseguire il diritto a pensione di vecchiaia, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)