Sez. L, Sentenza n. 3911 del 18/03/2002 (Rv. 553100 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa di previdenza per geometri liberi professionisti - Disciplina ex art. 8 legge n. 236 del 1990 - Iscritti non in possesso del requisito della continuità dell'esercizio professionale - Non obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
In base al disposto dell'art. 8 della legge 4 agosto 1990 n. 236, i geometri iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza per geometri liberi professionisti che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, non siano in possesso del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, possono optare - entro il termine prescritto dal sesto comma dell'art. 8 cit. - per il mantenimento dell'iscrizione ovvero per la cancellazione; da ciò consegue che non sussiste obbligo di iscrizione e di versamento dei relativi contributi per il geometra che, alla data suddetta, difetti anche di uno solo dei requisiti fissati dal comitato dei delegati della predetta Cassa (intestazione di partita IVA e reddito professionale di un certo importo).
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 236 art. 1, Legge 04/08/1990 num. 236 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)