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Sez. L, Sentenza n. 5120 del 09/09/1988 (Rv. 459886 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 41 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 18 MARZO 1983 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI IN TEMA DI PERMESSO RETRIBUITO PREVISTO IN SOSTITUZIONE DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE.*
Stato
decisa il 1988-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459886-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 41 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 18 MARZO 1983 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI IN TEMA DI PERMESSO RETRIBUITO PREVISTO IN SOSTITUZIONE DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune, la cui efficacia non sia stata estesa erga omnes ex lege 14 luglio 1959 n. 741, è demandata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione della sentenza o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - interpretando l'art. 41 del contratto collettivo 18 marzo 1983 per i dipendenti da aziende commerciali - aveva ritenuto che il diritto a cinque giorni di permesso retribuito in sostituzione delle festività soppresse non potesse essere assorbito nel trattamento di malattia e che quindi la sopravvenienza di quest'ultima nel periodo destinato al godimento del permesso comportasse il rinvio di tale fruizione ad epoca successiva o la corresponsione della relativa retribuzione). (V 6207/87, mass n 454507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 18/03/1983 num. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)