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Sez. L, Sentenza n. 6207 del 15/07/1987 (Rv. 454507 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL CCNL 22 LUGLIO 1979 PER L'INDUSTRIA EDILE, IN TEMA DI RAPPORTI TRA LE VARIE CASSE EDILI.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454507-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL CCNL 22 LUGLIO 1979 PER L'INDUSTRIA EDILE, IN TEMA DI RAPPORTI TRA LE VARIE CASSE EDILI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando erroneamente il regolamento allegato al CCNL 22 luglio 1979 per l'industria edile - aveva ritenuto che la disciplina dei rapporti tra le varie casse edili, secondo cui l'ultima cassa edile di iscrizione del lavoratore poteva, ricorrendo determinati presupposti, liquidare al lavoratore anche l'importo delle prestazioni, quale l'indennità di anzianità professionale, di Competenza di altre casse, potesse estendersi anche alle edilcasse, alle quali sono iscritti solo i lavoratori della piccola industria edile). (V 1502/86, mass n 444884).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 22/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)