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Sez. 3, Sentenza n. 2447 del 11/07/1968 (Rv. 334865 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - DEROGA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334865-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - DEROGA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - LEGITTIMITA.*

Ai fini dell'Esercizio discrezionale del potere di deroga ai limiti di ammissibilita della prova testimoniale, di cui al capoverso dello art. 2721 cod.civ., correttamente il giudice di merito puo tener conto tra gli altri fattori, del fenomeno della svalutazione monetaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)