Sez. 2, Sentenza n. 4600 del 02/08/1984 (Rv. 436519 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGA IN FUNZIONE DEL MUTATO VALORE DELLA MONETA - AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2721 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGA IN FUNZIONE DEL MUTATO VALORE DELLA MONETA - AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2721 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*
In tema di prova testimoniale, il limite di lire 5.000 stabilito dall'art. 2721 cod. civ. è derogabile in base al criterio discrezionale del giudice il quale, in relazione al mutato valore della moneta, è tenuto a vagliare la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza, prima di negare ingresso alla prova stessa. Conseguentemente, la possibilità di adattare il limite di ammissibilità di tale prova al mutamento dell'espressione monetaria, rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2721 cod. civ.. (V 2568/78, mass n 391916; (V 2447/68, mass n 334865).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)