Sez. 2, Sentenza n. 1532 del 23/06/1967 (Rv. 328267 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LO STATO DI GUERRA - APPLICABILITA ANCHE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LO STATO DI GUERRA - APPLICABILITA ANCHE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La sospensione dei termini della prescrizione per lo stato di guerra a norma dei decreti 3 gennaio 1944, n 1 e 24 dicembre 1944, n 392, e applicabile anche all'usucapione, sia ventennale sia decennale. L'applicazione della sospensione puo avvenire anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, per la prima volta in Cassazione. (Conf 322740; 2222'64; 3021'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1166, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)