Sez. 2, Sentenza n. 1379 del 27/05/1966 (Rv. 322740 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER CAUSA DI GUERRA - OPERATIVITA DI DIRITTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER CAUSA DI GUERRA - OPERATIVITA DI DIRITTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La sospensione dei termini di prescrizione, disposta dall'art 1 del RD 3 gennaio 1944, n 1, e dell'art 1 del DL 24 dicembre 1944, n 392, opera di diritto e puo essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi per la prima volta in Cassazione. (Conf 2557/64; 1419/62; 2428/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge 24/12/1944 num. 392 art. 1, Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)