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Sez. L, Sentenza n. 10965 del 21/10/1995 (Rv. 494321 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Assenza ingiustificata - Recidiva - Conseguenze - Perdita di parte della indennità di malattia - Precedente accertamento della malattia in sede di controllo ambulatoriale - Effetti.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494321-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Non può ritenersi verificata la recidiva nell'assenza alla visita domiciliare di controllo che - ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 633, nella portata conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui a Corte Cost. n. 78 del 1988 - comporta l'ulteriore sanzione della perdita (nella misura della metà) dell'indennità di malattia per il periodo successivo al primo giorno, nel caso in cui tra la prima e la seconda visita domiciliare, pur inerenti alla medesima malattia, il lavoratore assicurato si presenti a visita di controllo ambulatoriale ed ottenga il prolungamento della malattia. Infatti in tal caso la visita ambulatoriale ha effetto interruttivo (ai fini in esame) rispetto alla precedente fase di assenza del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)