Sez. L, Sentenza n. 4940 del 20/05/1994 (Rv. 486697 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Assenza ingiustificata ad una seconda visita domiciliare di controllo durante le fasce orarie, nel periodo di prognosi indicato dal medico della prima visita di controllo - Decadenza dall'indennità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Ai sensi dell'art. 5, comma quattordici, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito con modifiche nella legge n. 638 del 1983) l'assenza ingiustificata del lavoratore ad una seconda visita domiciliare di controllo durante le cosiddette fasce orarie di reperibilità, laddove si verifichi nel periodo di prognosi indicato dal medico che ha effettuato la prima visita di controllo, non comporta la decadenza della indennità di malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)