Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 15/11/1967 Ud. (dep. 26/02/1968) Rv. 106988 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - ORDINE DI RIMPATRIO DI PROSTITUTA CHE SI TROVI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA - LEGITTIMITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - ORDINE DI RIMPATRIO DI PROSTITUTA CHE SI TROVI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA - LEGITTIMITA.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione deve ritenersi pericolosa per la pubblica moralita la prostituzione vagante di donna senza fissa dimora, esercitata quale unica attivita lucrativa, in modo evidente e notorio. Pertanto, non puo ritenersi illegittimo l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, emesso dal questore nei confronti di prostituta sorpresa di notte in compagnia di altre prostitute e di lenoni sulla pubblica via, in comune diverso da quella di sua residenza abituale, ove risulti essersi recata al solo scopo di esercitarvi la prostituzione e senza avere ivi fissa dimora. Il giudizio di pericolosita sociale espresso discrezionalmente dal questore deve ritenersi adeguatamente motivato in base agli obiettivi accertamenti delle circostanze indicative delle condizioni in cui il soggetto opera nell'Esercizio dell'attivita di prostituta e quindi di una condotta attuale pregiudizievole della pubblica moralita.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)