Sez. 1, Sentenza n. 10671 del 19/10/1981 Ud. (dep. 27/11/1981) Rv. 151153 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE DEI SINGOLI EPISODI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE DEI SINGOLI EPISODI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La motivazione del foglio di via emesso dal questore, anche se deve fondarsi su elementi concreti ed obiettivi, non deve affatto tradursi in un'enunciazione dei singoli episodi, essendo sufficiente che l'anzidetta autorità dia ragione delle modalità e delle circostanze della condotta del rimpatriato, ossia di quella condotta che è giudicata pericolosa o comunque contraria alla sicurezza e alla moralità. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, si è ritenuto assolto l'Obbligo della motivazione da parte dell'autorità amministrativa col richiamo ai precedenti penali ed al particolare tenore di vita del soggetto rimpatriato). (V mass n 147756; (V mass n 147755; (V mass n 139949; (V mass n 138777; (V mass n 134317; (V mass n 106988).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)