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Sez. 1, Sentenza n. 17704 del 20/04/2010 Ud. (dep. 10/05/2010) Rv. 247063 - 01

IMPUTATO - CAPACITÀ - ACCERTAMENTO | Sospensione del processo per incapacità dell'imputato - Revoca - Disposta a seguito di perizia e di esami strumentali chiesti dalla difesa e non accettati dall'imputato - Legittimità.
Stato
decisa il 2010-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247063-01

IMPUTATO - CAPACITÀ - ACCERTAMENTO

È legittima la revoca del provvedimento di sospensione del processo per infermità mentale dell'imputato allorché, risultando da perizia medica disposta dopo considerevole lasso di tempo dalla sospensione che le sue patologie non siano tali da impedirgli di partecipare al giudizio, il giudice abbia disposto, su richiesta della difesa, nuovi accertamenti strumentali, non eseguibili coattivamente (nella specie, RMN e SPECT), e l'imputato si sia rifiutato di sottoporvisi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)