Sez. 4, Ordinanza n. 4973 del 14/12/2012 Cc. (dep. 31/01/2013) Rv. 255013 - 01
IMPUTATO - CAPACITÀ - ACCERTAMENTO | Sospensione del processo per incapacità dell'imputato - Controllo periodico - Accertamento di una permanente e non modificabile incapacità dell'imputato a partecipare al processo - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 72 cod. proc. pen..
IMPUTATO - CAPACITÀ - ACCERTAMENTO
In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato a parteciparvi, la disposizione di cui all'art. 72 cod. proc. pen. - nel prevedere l'onere del giudice di procedere al controllo sullo stato di mente dell'imputato a scadenza periodica semestrale, o anche più breve, se necessario, mediante accertamenti peritali - ha introdotto un meccanismo preordinato ad evitare la stasi prolungata ed ingiustificata del procedimento, non distinguendo, tuttavia, tra i casi di incapacità temporanea e di accertata incapacità permanente e immodificabile. In quest'ultimo caso, in virtù di un'interpretazione dell'art. 72 cod. proc. pen. conforme al canone di ragionevolezza, il giudice, fermo il controllo sulla situazione dell'imputato a scadenza semestrale, può valutare la necessità di disporre la perizia quando ne ravvisi l'esigenza ovvero di rinviarla ad un momento successivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)