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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31937 del 06/12/2019 (Rv. 656126 - 02)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del brevetto - Datore di lavoro - Contestazione della validità brevetto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2019-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656126-02

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell'art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro, cui fa capo la legittimazione a contestare in via principale la nullità del brevetto medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 23 com. 2, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 4, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 78, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)