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Sez. 1 - , Sentenza n. 27500 del 20/11/2017 (Rv. 646336 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del brevetto - Contestazione della validità brevetto - Da parte del datore di lavoro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646336-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell’art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro; a quest’ultimo rimane, peraltro, preclusa la legittimazione a contestare, tanto in via d’eccezione, quanto in via d’azione, la nullità del brevetto, posto che, nel relativo giudizio, l’art. 78, ult. comma, del r.d. in parola (come pure l’art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, cd. Codice della proprietà industriale, che lo ha sostituito), facendo applicazione del generale divieto di “venire contra factum proprium”, contempla quali meri contraddittori, non già quali attori, coloro che, fattane richiesta e ottenutone il rilascio, siano divenuti titolari del brevetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 23 com. 2, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 4, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 78, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)