Sez. 3, Sentenza n. 4093 del 26/09/1977 (Rv. 387778 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - USI NEGOZIALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI ARANCE IN PROVINCIA DI CATANIA.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - USI NEGOZIALI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI ARANCE IN PROVINCIA DI CATANIA.*
L'integrazione del contratto in base agli Usi negoziali od interpretativi, ai sensi dell'art 1374 cod civ, e, cioe, alla prassi abitualmente seguita nel luogo in cui il contratto stesso e stato concluso, postula che detti Usi vertano su un aspetto del rapporto non regolato dalla volonta delle parti, ovvero regolato in modo lacunoso od ambiguo. L'accertamento della ricorrenza o meno dell'indicato presupposto, risolvendosi in un'indagine sul contenuto dei patti negoziali, e devoluto al giudice del merito, e, come tale, non e sindacabile in Sede di legittimita, ove correttamente motivato. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia dei giudici del merito sull'applicabilita degli Usi negoziali della provincia di Catania, nella parte in cui pongono a carico del venditore di arance 'a scendi alberò i rischi derivanti da eventi atmosferici eccezionali in considerazione del fatto che il contratto dedotto in causa si limitava a disciplinare solo la diversa ipotesi dei frutti marci o 'sottomisurà). (V 764/64, mass n 301074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)