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Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 14/03/1983 (Rv. 426733 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426733-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

La regola dell'integrazione del contratto secondo gli Usi di cui all'art. 1374 cod. civ. opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo lacunoso e ambiguo, e va quindi esclusa quando, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto ed il contenuto delle loro prestazioni. (V 5943/81, mass n 416712; (V 4093/77, mass n 387778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)