Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 14/03/1983 (Rv. 426733 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
La regola dell'integrazione del contratto secondo gli Usi di cui all'art. 1374 cod. civ. opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo lacunoso e ambiguo, e va quindi esclusa quando, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto ed il contenuto delle loro prestazioni. (V 5943/81, mass n 416712; (V 4093/77, mass n 387778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)