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Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 05/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221878 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Amministratore di fatto di società di capitale - Responsabilità ai sensi del D. Lgs n. 22 del 1997 - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221878-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'amministratore di fatto di una società di capitali può essere ritenuto penalmente responsabile per le violazioni dei doveri connessi all'attività di gestione dei rifiuti soltanto ove sia provata la estraneità dalla gestione stessa del legale rappresentante, atteso che ove quest'ultimo esplichi funzioni gestionali non si può ascrivere all'amministratore di fatto il mancato compimento di atti per i quali non sussisteva obbligo di ingerirsi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)