Sez. 3, Sentenza n. 12965 del 16/11/1994 Ud. (dep. 29/12/1994) Rv. 200959 - 01
Persona giuridica - Società - In genere | Società di capitali - Amministratore "di fatto" - Responsabilità per violazione di doveri connessi all'attività gestoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie: violazione di obblighi fiscali e contabili.
Persona giuridica - Società - In genere
In una società di capitali, l'amministratore "di fatto" può essere ritenuto penalmente responsabile per violazione dei doveri connessi all'attività gestoria (oltre che nelle ipotesi in cui possa ravvisarsi "concorso" nel fatto-reato secondo i principi generali) soltanto allorché sia provata l'estraneità alla gestione del rappresentante legale. In altri termini, se il rappresentante legale esplica funzioni gestionali non è configurabile l'amministratore di fatto, pur potendosi avere gestione di fatto in relazione a singole attività: in questi casi, però, il gestore risponde soltanto per gli atti da lui posti in essere, ma non gli si può ascrivere di non aver compiuto atti spettanti all'amministratore di diritto nei quali egli non aveva l'obbligo di ingerirsi e non si è ingerito. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna per violazioni di obblighi fiscali e contabili).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)