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Sez. 3, Sentenza n. 18657 del 06/08/2013 (Rv. 627430 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Limiti alla responsabilità ex art. 1696, secondo comma, cod. civ. - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627430-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE

In forza del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi e in ragione della necessità che le relative deroghe - come affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - trovino razionale ed adeguata giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall'art. 1696, secondo comma, cod. civ., come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all'entrata in vigore di detto "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1696 com. 2, Decreto Legisl. 10/11/2005 num. 286 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)