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Sez. 3, Sentenza n. 7201 del 10/04/2015 (Rv. 635201 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Limiti alla responsabilità ex art. 1696 cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 286 del 2005 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635201-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE

L'art. 1696 cod. civ., nel testo modificato con l'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trova applicazione ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti in data anteriore alla sua entrata in vigore (24 gennaio 2006), trattandosi di norme limitative del diritto al risarcimento dei danni, il quale, in base ai principi generali dell'ordinamento ed in mancanza di espressa previsione contraria, deve essere attribuito al contraente non inadempiente in forma integrale (art. 1223 cod. civ.), salvo il limite previsto dall'art. 1225 cod. civ. circa l'irrisarcibilità dei danni imprevedibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1696, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 10, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)