Sez. 3, Sentenza n. 2338 del 10/11/1970 (Rv. 348539 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - IN GENERE - PRODUZIONE - TERMINE FINALE - PRIMO E SECONDO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - IN GENERE - PRODUZIONE - TERMINE FINALE - PRIMO E SECONDO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO.*
La facolta di produrre nuovi documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt 184, 345 e 359 cod proc civ, puo essere esercitata, tanto in primo grado quanto in appello, anche dopo che l'istruttore abbia invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, ma non dopo il provvedimento di rimessione della causa al collegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)