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Sez. 3, Sentenza n. 1331 del 08/05/1971 (Rv. 351537 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - PROVE NUOVE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DOPO IL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351537-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - PROVE NUOVE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DOPO IL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt 184, 345, comma secondo, e 359 cod proc civ la facolta di produrre documenti tanto in primo grado che in grado di appello, puo essere esercitata anche dopo che lo istruttore abbia invitato le parti a precisare le conclusioni, ma non dopo il provvedimento di rimessione al collegio. (Conf 2338'70, mass n 348539' V anche 101'71, mass n 349451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)