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Sez. 1, Sentenza n. 909 del 06/04/1966 (Rv. 321814 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - NORME SULL'ARBITRATO CONTENUTE NEL NUOVO CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - APPLICABILITA ANCHE AI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE - LODO ARBITRALE PRONUNZIATO DOPO TALE DATA, SU RAPPORTI ANTERIORI - IMPUGNABILITA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321814-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - NORME SULL'ARBITRATO CONTENUTE NEL NUOVO CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - APPLICABILITA ANCHE AI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE - LODO ARBITRALE PRONUNZIATO DOPO TALE DATA, SU RAPPORTI ANTERIORI - IMPUGNABILITA - DISCIPLINA.*

Le norme del nuovo capitolato generale di appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, regolanti il modus procedendi dell'arbitrato previsto dagli artt. 42 e segg. del capitolato stesso -impugnabilita del lodo-, sono norme processuali di immediata applicazione anche rispetto a rapporti sorti anteriormente alla data -2 settembre 1962- della loro entrata in vigore. Pertanto, il lodo arbitrale pronunciato dopo la data predetta in ordine a rapporti sorti nel vigore del precedente capitolato generale di cui al d.m. 28 maggio 1895 e soggetto, quanto all'impugnazione, alle norme dell'art.51 del nuovo capitolato, abrogative dei limiti di impugnabilita di tale lodo posti dal menzionato capitolato ministeriale. *

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 42, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)