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Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 07/09/1970 (Rv. 346952 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - PROCEDIMENTO ED IMPUGNABILITA DEL LODO - NORME APPLICABILI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CAPITOLATO GENERALE - CONTRATTI D'APPALTO NON RIGUARDANTI LO STATO - RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE - NATURA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346952-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - PROCEDIMENTO ED IMPUGNABILITA DEL LODO - NORME APPLICABILI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CAPITOLATO GENERALE - CONTRATTI D'APPALTO NON RIGUARDANTI LO STATO - RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE - NATURA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*

A seguito della emanazione del nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici (DPR 1o luglio 1962, n 1063) le norme disciplinatrici della procedura arbitrale e della impugnabilita del lodo, quali norme processuali, sono immediatamente applicabili anche rispetto a rapporti sorti anteriormente alla data della sua entrata in vigore (1 settembre 1962). Ma l'applicabilita dello jus superveniens ai rapporti in corso presuppone che le difformi Disposizioni che si succedono nel tempo a regolare la stessa materia abbiano tutte valore di legge, sia pure in senso soltanto materiale. Le Disposizioni del capitolato generale d'appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici hanno natura normativa solo per i contratti d'appalto che riguardano lo stato, mentre hanno natura contrattuale quando sono applicate, o richiamate in contratti non riguardanti lo stato. Soltanto se, pur essendo l'appaltante ente diverso dallo stato, la legge imponga l'applicazione del capitolato generale, questo si inserisce ope legis nel contratto e mantiene natura regolamentare. Ai fini della applicabilita delle norme processuali del nuovo capitolato si deve, quindi previamente accertare se il precedente capitolato operava con forza normativa, ovvero con forza negoziale. (V 909-66, mass n 321814).*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)