Sez. 2, Sentenza n. 843 del 15/03/1968 (Rv. 332143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE- IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA UNO DEI COOBBLIGATI SOLIDALI - INAMMISSIBILITA*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE- IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA UNO DEI COOBBLIGATI SOLIDALI - INAMMISSIBILITA*
Rivestono il carattere di cause scindibili quelle instaurate contro piu obbligati in solido, cosi nel caso di solidarieta ex contractu come in quello di solidarieta da atto illecito. In tali cause, pertanto l'impugnazione incidentale di uno dei coobbligati va considerata autonoma e deve esser proposta nel termine ordinario, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario originario, giacche non sarebbe inutiliter data la sentenza emessa nei confronti di taluno soltanto degli obbligati in solido ne in ipotesi di cause fra loro dipendenti che, decise nel precedente grado in unico processo, debbano rimanere Unite anche in fase di gravame, in quanto la pronunzia su di una si estenda in via logica o necessaria anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico e giuridico imprescindibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)