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Sez. 2, Sentenza n. 2174 del 19/06/1969 (Rv. 341486 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - TARDIVO - PROPOSIZIONE DA PARTE DI UN CONDEBITORE SOLIDALE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341486-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - TARDIVO - PROPOSIZIONE DA PARTE DI UN CONDEBITORE SOLIDALE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

L'appello incidentale tardivo, proposto da un condebitore solidale soccombente, e inammissibile e comporta il passaggio in giudicato della pronunzia di primo grado sui punti dei quali si chiede irritualmente il riesame. (nella specie, uno dei soci convenuti dal prestatore d'opera e condannati al pagamento di differenze retributive, intervenuto tardivamente in appello, aveva proposto impugnazione incidentale su questioni non investite dalla impugnazione principale proposta ritualmente da altro socio). (V. 3569-68, massima n. 336766 843-68, massima n. 332143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)