Sez. 2, Sentenza n. 2579 del 03/10/1974 (Rv. 371012 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - DISPONIBILITA DEL DIRITTO (ALIENAZIONE) - PRELAZIONE DEL CONCEDENTE - RETRATTO ENFITEUTICO - ESERCIZIO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - CONTESTAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - NATURA DICHIARATIVA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA EX TUNC - ABROGAZIONE DEL RETRATTO ENFITEUTICO - ANTERIORE DICHIARAZIONE - EFFICACIA.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - DISPONIBILITA DEL DIRITTO (ALIENAZIONE) - PRELAZIONE DEL CONCEDENTE - RETRATTO ENFITEUTICO - ESERCIZIO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - CONTESTAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - NATURA DICHIARATIVA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA EX TUNC - ABROGAZIONE DEL RETRATTO ENFITEUTICO - ANTERIORE DICHIARAZIONE - EFFICACIA.*
Il riscatto enfiteutico ha luogo per effetto diretto ed immediato della dichiarazione unilaterale recettizia del riscattante, dotata di efficacia costitutiva: in caso di contestazione, l'Azione giudiziaria ha natura dichiarativa e la conseguente pronuncia e di mero accertamento del predetto risultato costitutivo derivante dalla dichiarazione ricettizia del riscattante; pertanto, poiche l'operativita della sentenza dichiarativa retroagisce al momento in cui ebbe a verificarsi il mutamento giuridico voluto dal riscattante in conformita della disciplina legislativa allora vigente (art 966 cod civ), l'abrogazione successivamente intervenuta di tale norma (per effetto dell'art 10 legge 18 dicembre 1970 n 1138) non puo influire sulla situazione giuridica gia maturata e perfezionata. (V 2162'73, mass nn 365382, 365383).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 966, Legge 18/12/1970 num. 1138 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)