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Sez. 2 - , Sentenza n. 2413 del 31/01/2018 (Rv. 647303 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice per integrazione del contraddittorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647303-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 c.p.c. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita (rispetto alla decisione che dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta le parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del contraddittorio) la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi d'iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, e comunque non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)