Sez. 1, Sentenza n. 14360 del 03/11/2000 (Rv. 543310 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente - Successiva proposizione del regolamento - Preclusione - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In materia di regolamento di competenza, la riassunzione ai sensi dell'articolo 50 cod. proc. civ. davanti al giudice dichiarato competente non impedisce la successiva contestazione della competenza, una preclusione in tal senso derivando unicamente dall'inutile decorso del termine di cui all'articolo 47 cod. proc. civ. e disciplinando l'articolo 48 cod. proc. civ. il coordinamento tra gli istituti del regolamento e della riassunzione attraverso la sospensione dei processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)