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Sez. L - , Ordinanza n. 21972 del 10/09/2018 (Rv. 650530 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Camera dei deputati - Rapporti di lavoro dei dipendenti - Controversie - Decisioni degli organi di autodichia - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650530-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale della Camera dei deputati spettano in via esclusiva ai suoi organi di autodichia ed esulano dalla cognizione del giudice ordinario, in forza dell'art. 12 del Regolamento della Camera del 18 febbraio 1971, norma che si sottrae al sindacato di costituzionalità e non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario; nelle predette controversie è, pertanto, inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso le decisioni emanate da tali organi, la cui sottrazione al controllo giurisdizionale è un riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti.

Riferimenti normativi: Regolamento Camera Deputati 18/02/1971 art. 12, Costituzione art. 64, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)