Sez. U, Sentenza n. 11019 del 10/06/2004 (Rv. 573520 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Camera dei deputati - Rapporti di lavoro dei dipendenti e procedure concorsuali per l'assunzione di personale - Controversie relative - Decisioni della Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Nuovo testo dell'art. 111 Cost. - Effetto innovativo sul sistema di autodichia - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
L'autodichia della Camera dei deputati in tema di controversie che attengono ai rapporti di lavoro dei dipendenti, nonché alle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, trovando la sua base istitutiva in una specifica norma primaria (l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971, deliberato ai sensi dell'art. 64 Cost. e rimasto sostanzialmente identico nel nuovo testo del 16 febbraio 1998), non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario e si sottrae altresì al sindacato di legittimità costituzionale in ragione dell'indipendenza garantita alle Camere del Parlamento da ogni altro potere (v. sent. cost. n. 154 del 1985), con la conseguenza che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso decisioni emanate, nelle predette controversie, dalla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati; né tale sistema ha subito effetti innovativi ad opera del nuovo testo dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che - pur senza estromettere la autodichia dall'area della giurisdizione - non ha comunque scalfito le garanzie di indipendenza del Parlamento, mantenendo pur sempre alcune aree di esenzione o di delimitazione del sindacato di legittimità proprio della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Regolamento Camera Deputati 18/02/1971 num. 12, Costituzione art. 64, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)