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Sez. L, Sentenza n. 1376 del 04/02/1993 (Rv. 480696 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti con i terzi - Della società - Rappresentanza della società - Giudiziale | Ricorso per cassazione o notificazione eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito della medesima, in giudizio in persona dei suoi due titolari - Validità - Rappresentanza processuale unitaria - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480696-01

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti con i terzi - Della società - Rappresentanza della società - Giudiziale

Nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso per cassazione proposto contro una società di fatto (o irregolare) fra due persone, sia eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito della medesima (ancorché in giudizio in persona dei suoi due titolari), il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella (nella quale la notifica è invece inesistente) di consegna di una sola copia al procuratore di più parti ed essendo ammissibile (artt. 2266 e 2297 cod. civ.) per detta società - pur priva di personalità giuridica - una rappresentanza, anche processuale, unitaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)