Sez. 2, Sentenza n. 10689 del 14/12/1994 (Rv. 489181 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Soci - Legittimazione di ciascuno a stare in giudizio per la società sia come attore che come convenuto - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
La rappresentanza di una società (in nome collettivo) irregolare spetta, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, disgiuntamente a ciascuno dei soci, a norma degli artt. 2293 e 2257 cod. civ., con la conseguenza che ognuno di loro è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci (nella specie la suprema corte ha ritenuto rituale la proposizione del ricorso per cassazione da parte di uno soltanto dei due titolari di una società di fatto, benché nei precedenti gradi di giudizio ambedue avessero agito per conto della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)