Sez. 2, Sentenza n. 3806 del 11/04/1991 (Rv. 471622 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Pericolo di rivendica | Facoltà di sospensione del pagamento del prezzo - Esercizio - Non contrarietà alla buona fede - Necessità - Inadempimento non grave del venditore - Esercizio della facoltà - Esclusione.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Pericolo di rivendica
La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art. 1481 cod. civ., costituendo un'applicazione alla ipotesi della compravendita del principio generale "inadimplendi non est adimplendum" di cui all'art. 1460 cod. civ., postula non la sola esistenza del diritto reale di godimento in favore di terzi ma che la sospensione del pagamento non sia contrario alla buona fede e di conseguenza il compratore non può avvalersi di tale facoltà, per la carenza di tale estremo, quando l'inadempienza contestata al venditore non sia grave.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)