Sez. 2, Sentenza n. 8481 del 06/08/1999 (Rv. 529209 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Sospensione del pagamento del prezzo - Secondo buona fede - Necessità - Inadempimento non grave - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art. 1482 cod. civ., costituendo un'applicazione alla compravendita del principio generale "inadimplenti non est adimplendum" di cui all'art. 1460 cod. civ., postula non la sola esistenza del diritto reale di godimento in favore di terzi ma che la sospensione del pagamento non sia contrario alla buona fede e di conseguenza il compratore non può avvalersi di tale facoltà, per la carenza di tale estremo, quando l'inadempienza contestata al venditore non sia grave.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)