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Sez. 3, Sentenza n. 5392 del 16/10/1979 (Rv. 401978 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RICHIAMO NORMATIVO CONTENUTO NELL'ART 145, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - ALL'ART 143 COD PROC CIV - RICHIAMO IMPLICITO - CONSEGUENZA - NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE LA PERSONA GIURIDICA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICA AL RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA EX ART 143 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1979-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401978-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RICHIAMO NORMATIVO CONTENUTO NELL'ART 145, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - ALL'ART 143 COD PROC CIV - RICHIAMO IMPLICITO - CONSEGUENZA - NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE LA PERSONA GIURIDICA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICA AL RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA EX ART 143 COD PROC CIV.*

Nella notificazione alle persone giuridiche il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art 145 cod proc civ per il caso in cui la notificazione non puo essere eseguita a norma dei commi precedenti ancorche esplicitamente riferito soltanto alle Disposizioni di cui agli artt 138, 139 e 141 dello stesso codice, deve intendersi esteso implicitamente anche alla disposizione di cui allo art 143 cod proc civ con la conseguente legittimita della relativa procedura notificatoria alla persona fisica che rappresenta l'ente, avendo questa norma una funzione complementare e non essendo, ai fini della notificazione, giustificabile alcune differenze fra colui che viene citato nomine proprio e colui che viene citato in rappresentanza di una persona giuridica. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la ritualita della notificazione, al rappresentante di una societa a responsabilita limitata, eseguita ai sensi dell'art 143 cod proc civ dopo che erano risultati sconosciuti la Sede della societa e il nuovo recapito del suo amministratore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)