Sez. L, Sentenza n. 6278 del 03/06/1991 (Rv. 472509 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro le malattie - Maternità | Diritto delle lavoratrici gestanti all'indennità giornaliera - Esclusione - Presupposti - Cessazione definitività dell'attività imprenditoriale - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro le malattie - Maternità
La situazione di sospensione o di assenza dal lavoro senza retribuzione o di disoccupazione, che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, esclude il diritto delle lavoratrici gestanti all'indennità giornaliera di maternità, di cui all'art. 15, primo comma, della stessa legge, ove tra l'inizio della situazione predetta o l'inizio del periodo d'interdizione obbligatoria siano trascorsi più di sessanta giorni, si verifica in tutte le ipotesi d'insussistenza di un diritto della lavoratrice, a norma di legge o di contratto, alla retribuzione e pertanto - attesa altresì la natura eccezionale e perciò di stretta interpretazione delle disposizioni di detta legge - ricorre anche nel caso in cui l'imprenditore, ancorché per decisione unilaterale, abbia cessato definitivamente la propria attività.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)