Sez. L, Sentenza n. 5 del 03/01/2000 (Rv. 532661 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Cessazione dell'attività dell'azienda e successivo licenziamento - Diritto delle lavoratrici gestanti all'indennità giornaliera di maternità - Condizioni ex art. 17 secondo comma legge n. 1204 del 1971- Inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro nel termine di sessanta giorni dal licenziamento - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In caso di cessazione dell'attività aziendale e successivo licenziamento dei dipendenti, il diritto delle lavoratrici gestanti all'indennità giornaliera di maternità sussiste, ex art. 17 secondo comma della legge n. 1204 del 1971, allorché il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro inizi entro sessanta giorni a decorrere dalla data della effettiva disoccupazione, che coincide con l'effettivo licenziamento e non con la cessazione dell'attività dell'azienda (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato che la lavoratrice era rimasta in servizio sino alla data di formale recesso dell'azienda, tanto che le retribuzioni maturate sino a tale data erano state ammesse al passivo del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)