Sez. 1, Ordinanza n. 10712 del 22/04/2026 (Rv. 678497-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di reclamo - Natura giuridica del procedimento - Oralità della trattazione - Unica udienza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 della l.f., il rito, da coordinarsi con la precedente fase di natura contenziosa e a trattazione camerale, è caratterizzato da una struttura semplificata funzionale alle esigenze di snellezza e celerità, articolandosi in una fase di costituzione delle parti che si esaurisce in un'unica udienza a trattazione orale, nella quale ciascuna parte, secondo una sequenza semplificata, è ammessa a illustrare le proprie difese e a replicare a quelle avverse, senza che la dialettica processuale
comporti la facoltà di depositare ulteriori memorie difensive né l'applicabilità degli artt. 189 e 190 c.p.c., restando assicurato il contraddittorio mediante l'interlocuzione orale; ne consegue che non è dovuta la concessione di termini per il deposito di memorie, potendo il giudice, nell'ambito della flessibilità del modello camerale e secondo un temperato principio inquisitorio, acquisire d'ufficio eventuali informazioni per integrare il quadro istruttorio e modulare la scansione procedimentale.
Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)